Protezione dei dati: ricorso amministrativo e ricorso civile possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente
Compito degli Stati, però, garantire che l’esercizio parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l’applicazione coerente e omogenea di tale regolamento
Il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal regolamento generale dell’Unione Europea sulla protezione dei dati possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente. Tocca agli Stati garantire che l’esercizio parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l’applicazione coerente e omogenea di tale regolamento, precisano i giudici. In prima battuta, comunque, i giudici ribadiscono che il regolamento generale sulla protezione dei dati offre diversi mezzi di ricorso ai soggetti che lamentano una violazione delle sue disposizioni, fermo restando che ciascuno di tali rimedi deve poter essere esercitato fatto salvo ogni altro rimedio. Pertanto, esso non prevede alcuna competenza prioritaria o esclusiva, né alcuna regola di prevalenza della valutazione effettuata dall’autorità di controllo o da un tribunale relativa all’esistenza di una violazione dei diritti in questione. Di conseguenza, il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal regolamento possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente. Per quanto riguarda il rischio di decisioni contrastanti adottate dalle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali, i giudici sottolineano che spetta a ciascuno Stato assicurare, adottando le norme procedurali necessarie a tal fine e nell’esercizio della propria autonomia procedurale, che i ricorsi concorrenti e indipendenti previsti dal regolamento non pregiudichino né l’effetto utile e la tutela effettiva dei diritti garantiti dal regolamento stesso né l’applicazione coerente e omogenea delle sue disposizioni né, infine, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. (Sentenza del 12 gennaio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)