Obbligata al matrimonio in patria: legittima la protezione per la straniera
Irrilevante il riferimento alla maggiore età della donna, alla durata della convivenza col marito o all’assenza di mutilazioni genitali
La costrizione al matrimonio integra una forma tipica di violenza di genere e può costituire fatto persecutorio rilevante ai fini della concessione dello status di rifugiato per la straniera, e ciò a prescindere dalla maggiore età della donna, dalla durata della convivenza col marito o dall’assenza di mutilazioni genitali.
Questi i principi, frutto di buon senso, ribaditi dai giudici (ordinanza numero 9333 del 13 aprile 2026), i quali hanno ridato vigore alla richiesta di protezione avanzata in Italia da una donna di origini ivoriane.
Decisivo è il riferimento, poi, alla possibilità, come in questa vicenda, che lo Stato di origine non sia in grado di offrire una tutela effettiva.
In generale, la costrizione al matrimonio integra una forma tipica di violenza di genere e può costituire fatto persecutorio rilevante ai fini dello status di rifugiato. Tale condotta non può essere degradata a mero fatto privato e sottovalutata in considerazione della mancata spiegazione dell’omesso ricorso alla autorità del paese di origine, senza considerare il contesto sociale e culturale in cui si è verificata, al fine di accertare se legittima o meno la compressione sistematica dei diritti fondamentali delle donne.
In particolare, poi, la violenza domestica integra un trattamento inumano o degradante quando risulti che lo Stato di origine non assicuri una tutela effettiva contro tali condotte, anche in ragione di prassi sociali o consuetudinarie tollerate. Difatti, anche ove determinati atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come l’ex coniuge, ad esempio, è necessario verificare se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione.
Ampliando l’orizzonte, poi, le donne possono costituire un gruppo sociale quando, nel Paese di origine, siano esposte – per il solo fatto del genere sessuale – a violenze fisiche o psichiche, incluse quelle domestiche. In tali casi, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, è giuridicamente dovuto.
Tornando alla vicenda in esame, si è appurata l’impossibilità concreta, per la donna, di ottenere protezione nel contesto rurale di provenienza, con assenza di qualsiasi reale alternativa alla fuga. Necessario, quindi, approfondire la capacità dello Stato ivoriano di prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere.