Accordo preliminare: riconosciuto al promissario acquirente il diritto di una verifica finale sulle condizioni del bene
Qualora il promittente venditore non ponga l’acquirente in condizioni di svolgere tale controllo, il comportamento del compratore che disattende l’invito a stipulare l’accordo definitivo non può considerarsi contrario a buonafede
A fronte di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il promissario acquirente ha diritto di effettuare una verifica finale sulle condizioni del bene prima della stipula del contratto definitivo. Pertanto, qualora il promittente venditore non ponga l’acquirente in condizioni di svolgere tale controllo, il comportamento del compratore che disattende l’invito a stipulare l’accordo definitivo non può considerarsi contrario a buonafede, apparendo giustificato dalla facoltà, prevista dal Codice Civile, di sospendere la prestazione, con conseguente illegittimità del recesso esercitato dal venditore inadempiente.
Questo il quadro tracciato dai giudici (ordinanza numero 25062 del 12 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’acquisto di un immobile di pregio storico.
Analizzando la specifica vicenda, già per i giudici d’Appello è evidente l’inadempimento della società venditrice, poiché, se è vero che i lavori di ristrutturazione erano stati condotti in modo positivo, mancando i battiscopa in legno e le porte interne dell’alloggio, nonché il lavandino del mobile da incasso, in assenza del mobile sottostante, è altrettanto vero che lo stato dell’immobile è rimasto invariato per almeno due mesi, e la società compratrice ha preso tempo sull’accordo definitivo, dolendosi in primo luogo del fatto che la venditrice, dopo il primo sopralluogo, non l’ha più posta in condizioni di verificare il completamento dei lavori.
A fronte di tali elementi, il temporeggiamento della società compratrice, che, come detto, non era stata posta in condizione di verificare l’immobile, non è contrario a buonafede, in quanto è incontestabile, precisano i giudici d’Appello, che il compratore abbia diritto a svolgere un controllo finale sul bene che va ad acquistare, prima di addivenire all’atto di definitivo trasferimento.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dalla società venditrice, che ha tenuto una condotta inadempiente, non ponendo la promissaria acquirente in condizioni di svolgere il controllo finale sul bene immobile, controllo che poteva essere legittimamente preteso.
In conseguenza dell’impossibilità, ascrivibile alla promittente venditrice, di una verifica finale della situazione dell’alloggio, il comportamento della società compratrice, che disattese l’invito a stipulare il contratto definitivo, non può essere considerato contrario a buona fede, apparendo, invece, giustificato, Codice Civile alla mano.
Anche per i giudici di terzo grado è di maggiore peso l’inadempimento della società venditrice, colpevole di non avere messo la società promissaria acquirente in condizioni di effettuare una verifica finale sulle condizioni dell’alloggio, legittimandola a sospendere l’effettuazione della prestazione a suo carico.