Telemarketing illegale: nuove multe decise dal ‘Garante’
In un caso un cittadino ha continuato, nonostante fosse iscritto al ‘Registro pubblico delle opposizioni’, a ricevere chiamate promozionali anche dopo la richiesta di cancellazione dei dati. In un altro caso è emerso che una società forniva una informativa lacunosa, senza indicare alcun termine temporale per la conservazione dei dati, in particolare per le finalità di marketing e profilazione
Ennesimo aggiornamento nella battaglia portata avanti dal ‘Garante per la privacy’ contro il telemarketing illegale: sono state difatti sanzionate ‘Comparafacile’ – multa di 40.000 euro e obbligo di cancellare tutti i dati personali acquisiti illecitamente – e ‘Tiscali’ – multa di 100.000 euro –. Il primo provvedimento ha tratto origine dal reclamo di un cittadino che, nonostante fosse iscritto al ‘Registro pubblico delle opposizioni’, continuava a ricevere chiamate promozionali anche dopo la richiesta di cancellazione dei dati. Il ‘Garante’ ha accertato che ‘Comparafacile’, dopo aver acquistato le anagrafiche da un’azienda estera, contattava le persone per chiedere se fossero interessate a ricevere offerte commerciali e, in caso affermativo, inviava loro un ‘sms’ con un link a una ‘landing page’ in cui avrebbero potuto fornire il consenso. Il primo contatto telefonico avveniva quindi senza aver verificato il consenso dei soggetti (eventualmente acquisito dalla società fornitrice dei dati) e senza aver fornito loro alcuna informativa, la cui visione era subordinata all’accesso alla ‘landing page’, quindi alla manifestazione di interesse verso i servizi. Nel provvedimento adottato nei confronti di ‘Comparafacile’ il ‘Garante’ ha spiegato che l’uso di un meccanismo che costringa l’utente a dichiararsi interessato ai servizi di un’azienda per acquisire l’informativa non è legittimo e che, di conseguenza, il consenso non informato non può essere considerato un valido presupposto per l’attività di marketing realizzata da ‘Comparafacile’. il ‘Garante’ non ha peraltro accolto le giustificazioni della società, che affermava di agire in qualità di responsabile del trattamento e non di titolare. Ma proprio le attività svolte da ‘Comparafacile’, dalla selezione del fornitore da cui acquistare le liste alla definizione della finalità (promuovere i propri servizi), fino alla scelta del canale di contatto, la rendono invece titolare del trattamento, ha osservato il ‘Garante’, ed è al titolare che sono riconducibili sia gli adempimenti previsti dalla normativa che la responsabilità per le presunte violazioni. Il provvedimento adottato nei confronti di ‘Tiscali’ rientra invece nell’ambito delle attività ispettive del ‘Garante’. Dall’istruttoria è emerso che la società forniva una informativa lacunosa, senza indicare alcun termine temporale per la conservazione dei dati, in particolare per le finalità di marketing e profilazione. Sebbene ‘Tiscali’ abbia sostenuto di aver operato nel rispetto di quanto previsto dall’informativa, il ‘Garante’ ha evidenziato come sia sanzionabile anche un non idoneo adempimento dell’obbligo di informativa, a prescindere dall’aver cagionato o meno un pregiudizio al soggetto. Peraltro, la società ‘Tiscali’ aveva effettuato attività di cosiddetto ‘soft spam’, inviando – nel giro di quattro mesi – ‘sms’ a oltre centosessantamila clienti che non avevano manifestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni promozionali. La società ha interpretato in modo illegittimamente estensivo la normativa che prevede l’invio di comunicazioni pubblicitarie senza il consenso del soggetto o solo via posta elettronica ed esclusivamente a determinate condizioni: quali, ad esempio, l’aver ad oggetto prodotti o servizi forniti dal titolare e non da terzi, e che tali utilità siano analoghe a quelli già acquistate dal soggetto. (Provvedimenti del 18 luglio 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)