Telecamere in condominio: serve la delibera dell’assemblea

Per l’installazione di un sistema di videosorveglianza nel contesto di un condominio è necessaria la preventiva delibera dell’assemblea che riunisce i proprietari delle diverse unità immobiliare

Telecamere in condominio: serve la delibera dell’assemblea

Il ‘Garante per la privacy’ ha comminato una sanzione di 1.000 euro ad un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza prima una delibera ad hoc dell’assemblea. Il ‘Garante’ ribadisce che la delibera condominiale rappresenta il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere e aggiunge che, nel caso preso in esame, i condòmini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail. Fondato, quindi, il reclamo proposto da un condòmino, poiché si è appurato che presso il condominio era stato installato, prima della necessaria delibera assembleare, un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. Inoltre, l’informativa che avvertiva della presenza delle telecamere, pur segnalata da alcuni cartelli, era priva dell’indicazione del titolare del trattamento, e il dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell’amministratore. Respinta la tesi difensiva proposta dall’amministratore, il quale ha dichiarato che, essendo i condòmini concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante lo stabile, aveva installato l’impianto in via d’urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile. Il ‘Garante’ ha ribadito che, laddove i condòmini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’amministratore deve dare esecuzione. Tale delibera è fondamentale poiché rappresenta lo strumento attraverso cui i condòmini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. Di conseguenza, in assenza della delibera condominiale, adottata a maggioranza, come richiesto dal Codice Civile, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’amministratore. (Provvedimento del 26 ottobre 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)

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