Supercondominio e spese comuni

Ciascun condòmino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni

Supercondominio e spese comuni

Il cosiddetto supercondominio viene in essere ipso iure et facto in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. E in presenza di un supercondominio, ovvero di più condomini di unità immobiliari o di edifici che abbiano parti comuni, ciascun condòmino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante. Ciò posto, va condivisa l’affermazione secondo cui, dovendosi procedere alla riparazione di un cortile dell'edificio condominiale, che funge anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, sono applicabili per il riparto i paletti fissati dal Codice Civile per le spese relative alla manutenzione e alla ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. In sostanza, qualora si debba procedere alla riparazione di un cortile o di un viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, ai fini della ripartizione delle relative spese si deve procedere ad un'applicazione analogica del principio che accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con il suo uso esclusivo determina la necessità della inerente manutenzione. Del resto, il solaio di copertura di locali interrati in proprietà singola che svolge anche la funzione di consentire l'accesso all'edificio condominiale, pur non integrando una utilizzazione particolare da parte di un condòmino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condòmini, poiché su di esso vengono consentiti il transito o la sosta degli autoveicoli, è evidente che a ciò è imputabile in maniera preponderante il degrado della pavimentazione. (Sentenza 23250 del 31 luglio 2023 della Cassazione)

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