Sinistro stradale, l’assicurazione può avere accesso agli atti a disposizione del 118

I giudici precisano però che occorre tenere distinta la richiesta di accesso al numero telefonico del soggetto chiamante i soccorsi da quella relativa alla scheda di intervento del 118

Sinistro stradale, l’assicurazione può avere accesso agli atti a disposizione del 118

Va accolta, seppur solo parzialmente, l’istanza con cui la compagnia di assicurazioni ha chiesto l’accesso agli atti a disposizione del 118 e relativi all’intervento effettuato in occasione di un incidente stradale. Nello specifico, la compagnia assicurativa ha chiesto una copia della trascrizione di tutte le telefonate effettuate alla centrale operativa del 118 a causa del sinistro, ovvero una copia del file audio relativo alle stesse telefonate, nonché le copie delle schede di intervento del 118 con evidenza anche del numero telefonico di colui che aveva chiamato il 118 per chiedere i primi soccorsi alla persona rimasta ferita nell’incidente. I giudici precisano che occorre tenere distinta la richiesta di accesso al numero telefonico del soggetto chiamante il 118 da quella relativa alla scheda di intervento del 118. Per quanto riguarda la richiesta di accesso al numero telefonico, la domanda non può essere accolta in quanto, la situazione giuridica altra cui l’accesso è funzionale è stata pienamente soddisfatta dal 118 allorquando ha trasmesso il file audio della chiamata alla centrale operativa, unico documento idoneo a contenere la ricostruzione di fatti. In sostanza, la valutazione dell’agire dei privati e degli operatori del 118 è, invero, consapevolmente effettuabile dalla compagnia assicurativa anche sulla base del nucleo fattuale rappresentato nella prima chiamata. Nessuna strumentalità rispetto alla tutela dell’interesse dell’assicurazione sussiste, di contro, per quanto attiene alla documentazione afferente ad elementi estranei ai fatti de quibus, ovvero relative ad eventuali dati identificativi di soggetti terzi, parimenti non rilevanti a fini difensivi per la compagnia assicurativa e, dunque, non ostensibili per ragioni di riservatezza. Discorso diverso deve, invece, essere fatto per l’accesso alla scheda di intervento, qualora questa venga intesa come la scheda che contenga tutti i dati desunti dalle comunicazioni intercorse fra utente e centrale operativa e fra centrale operativa e mezzo di soccorso comprensivi di orari e altri riferimenti, essendo funzionale alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro, e non già a conseguire la conoscenza di dati sensibili, i quali in ogni caso restano protetti nell’ipotesi in cui – pur nel contesto della difesa in sede giudiziaria, costituzionalmente garantita – riguardino lo stato di salute. Qualora, invece, la richiesta riguardi più propriamente la ‘scheda paziente’ o la scheda di ambulanza, all’interno della quale viene inserita la documentazione clinica redatta in ambulanza, questa non può essere consegnata, posto che per i dati super-sensibili, come la salute e l’orientamento sessuale, l’interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà, di indispensabilità e di parità di rango. In questo caso, l’ostensione, non essendo funzionale alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro, non può essere concessa. (Sentenza 2924 del 20 febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

News più recenti

Mostra di più...