Sanzione sacrosanta per l’utilizzo illecito della registrazione di un colloquio di un lavoratore

Stop all’uso libero, da parte dei datori di lavoro, delle registrazioni di colloqui dei dipendenti

Sanzione sacrosanta per l’utilizzo illecito della registrazione di un colloquio di un lavoratore

Questo il principio ribadito dal ‘Garante per la privacy’, che difatti ha sanzionato due Comuni per l’uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia locale. A far esplodere il caso è stato il reclamo di un dipendente di un Comune della provincia di Brescia, all’epoca vicecommissario di Polizia locale, che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro. La comandante della Polizia locale del Comune presso cui lavorava il vicecommissario aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria. Quelle registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al vicecommissario che si era poi dimesso. In seguito, il lavoratore è deceduto ma il ‘Garante’, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito d’ufficio l’istruttoria, arrivando, alla fine, a sanzionare i due Comuni coinvolti. A fronte del caso preso in esame, il ‘Garante’ ha ribadito che il datore di lavoro può trattare i dati personali dei dipendenti solo se ciò è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore. Per questo, vanno ritenuti, nel caso specifico, illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, poiché privi di una idonea base giuridica. In particolare, il ‘Garante’ ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di carpire informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro. Diverse le violazioni contestate ai due Comuni, tra cui il mancato rispetto della disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori, la raccolta di dati non attinenti all’attività lavorativa, la mancanza di trasparenza nei confronti degli interessati, l’illecita comunicazione dei dati personali del vicecommissario da un Comune all’altro, la mancata valutazione di impatto in relazione al sistema di videosorveglianza, la violazione del principio di limitazione della conservazione dei dati. Entrambi i Comuni sono stati sanzionati tenendo conto della gravità degli illeciti, ma anche delle loro modeste dimensioni. Il Comune che ha raccolto i dati mediante il sistema di videosorveglianza e poi ha trasmesso la registrazione audio-video è stato sanzionato per 50.000 euro e a quello che l’ha richiesta e l’ha utilizzata per fini disciplinari è stata applicata una multa di 20.000 euro. (Provvedimenti del 16 novembre 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)

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