Rivendica la paternità di una bambina: niente accesso ai documenti relativi alla nascita

L’uomo non ha fornito alcun riscontro probatorio in ordine al collegamento tra la sua persona e la bambina, né tra la sua persona e la madre della minore, né ha provato, peraltro, la indispensabilità dell’utilizzazione della documentazione richiesta ai fini del riconoscimento della paternità.

Rivendica la paternità di una bambina: niente accesso ai documenti relativi alla nascita

Legittima la risposta negativa all’istanza con cui un uomo ha chiesto l’accesso all’attestazione di nascita o al certificato di assistenza al parto reso dal medico o dall’ostetrica che ha assistito alla nascita della minore nonché alla cartella clinica relativa alla medesima minore. Ciò perché egli, chiariscono i giudici, non ha fornito alcun riscontro probatorio in ordine al collegamento tra la sua persona e la bambina di cui intende rivendicare la paternità, né tra la sua persona e la madre della minore, né ha provato, peraltro, la indispensabilità dell’utilizzazione della documentazione richiesta ai fini del riconoscimento della paternità, atteso che il riconoscimento del figlio naturale, osservano i giudici, può essere effettuato anche con una apposita dichiarazione (posteriore alla nascita o al concepimento), davanti ad un ufficiale di stato civile con atto pubblico o in un testamento. Peraltro, l’uomo ha anche ha presentato richiesta di sospensione della procedura di adottabilità della minore al fine di poter procedere al riconoscimento. Ciò significa che egli potrà chiedere in quella sede che venga accertata la propria paternità e che venga acquisita la documentazione richiesta invano sinora. (Sentenza 2297 del 10 febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

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