Ripartizione di spese: legittima la delibera adottata dall’assemblea se rispetta i criteri previsti dalla legge o dalla convenzione

Nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea

Ripartizione di spese: legittima la delibera adottata dall’assemblea se rispetta i criteri previsti dalla legge o dalla convenzione

In materia di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o giuridico e quelle che hanno un contenuto illecito. Inoltre, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea. Invece, sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate nell’esercizio delle attribuzioni assembleari, la cui impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 16892 del 24 giugno 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo in quel di Palermo e relativo alla delibera, adottata dall’assemblea, di approvazione dei rendiconti 2012-2014 e contestata da una condòmina in merito alle spese a lei attribuite.
In generale, rientra nelle attribuzioni dell’assemblea condominiale ripartire tra i partecipanti le spese. Nel caso specifico, spettava alla condòmina impugnare la delibera che approvava la spesa, delibera che invece non era più impugnabile per decorrenza del termine decadenziale previsto dal Codice Civile. Difatti, ciascun condòmino è tenuto a far valere l’annullabilità della deliberazione dell’assemblea condominiale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente, per i condòmini assenti, dalla comunicazione della deliberazione (e, per i condòmini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione), divenendo in mancanza la delibera valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Infine, detto che nel caso specifico si discute dell’approvazione del rendiconto con riferimento ad una spesa approvata da una precedente decisione assembleare, va applicato il principio secondo cui l’obbligo dei condòmini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente.

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