Referto sull’HIV nel Fascicolo sanitario elettronico: solo dopo la comunicazione del medico al paziente
Decisivo il riferimento alla legge sulla lotta all’AIDS: in essa si stabilisce che la comunicazione dei risultati degli accertamenti diagnostici per una patologia così delicata deve essere data in prima battuta alla persona a cui sono riferiti gli esami e ad essa va garantita la massima tutela
Il referto sull’HIV può essere inserito nel Fascicolo sanitario elettronico solo dopo che il medico ha comunicato di persona al paziente l’esito dell’esame. Questa la sottolineatura fatta dal Garante per la protezione dei dati personali, che annota, tra l’altro, che tale logica procedura è prescritta dalla legge – la numero 135 del 1990 – per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS e non dalla normativa sulla privacy. Per essere precisi, la legge sulla lotta all’AIDS stabilisce che la comunicazione dei risultati degli accertamenti diagnostici per una patologia così delicata deve essere data esclusivamente alla persona a cui sono riferiti gli esami e ad essa va garantita la massima tutela. Poi, una volta soddisfatta l’esigenza di intermediazione tra medico e paziente, il referto sull’HIV può essere reso disponibile tramite il Fascicolo sanitario elettronico, al pari di ogni altro referto. Il chiarimento del Garante per la privacy è frutto di segnalazioni riguardanti il fatto che alcune Regioni non consentono ai pazienti di ricevere il referto diagnostico sul proprio Fascicolo sanitario elettronico a causa di supposti limiti derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. (Comunicato del 22 dicembre 2022 del Garante per la protezione dei dati personali)