Possibile a più fasi il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore
Legittima l’istanza con cui un nuovo amministratore ha, in seguito ad un primo passaggio di consegne, richiesto al vecchio amministratore ulteriore documentazione connessa ai documenti già consegnatigli in precedenza
Possibile che il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore si realizzi in più fasi. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, il nuovo amministratore ha, in seguito ad un primo passaggio di consegne, richiesto legittimamente al vecchio amministratore ulteriore documentazione connessa ai documenti già consegnatigli in precedenza. In generale, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condòmini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio e ha anche l’obbligo di restituzione della documentazione condominiale alla scadenza del mandato. Nello specifico, l'amministratore uscente è obbligato, alla cessazione dell'incarico, a consegnare tutta la documentazione in suo possesso, afferente al condominio ed ai suoi condòmini, al nuovo amministratore. In questa fase si realizza il cosiddetto passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore. La legge fissa il momento della consegna della documentazione alla cessazione dell'incarico, ma non è esclusa la possibilità che la consegna avvenga in maniera parziale, in momenti progressivi, in base all'ordine di priorità dato dal nuovo amministratore o in base alle informazioni da questo acquisite sulla base dei documenti già consegnati. (Sentenza del 13 aprile 2023 della Corte di appello di Napoli)