Lezioni in videoconferenza: serve l’autorizzazione anche dei docenti
Il caso ha avuto origine in Germania. I giudici chiariscono che va applicato il Regolamento generale sulla protezione dei dati stabilito dall’Unione Europea
La diffusione in diretta, tramite videoconferenza, delle lezioni nel contesto della scuola pubblica rientra nell’ambito di applicazione del ‘Regolamento generale sulla protezione dei dati’ stabilito dall’Unione Europea. Necessario, quindi, il consenso sia degli alunni che dei docenti. I giudici comunitari sono stati chiamati a prendere in esame il contenzioso, che ha avuto origine in Germania, relativo al quadro giudico e organizzativo dell’insegnamento scolastico durante il periodo di pandemia di Covid-19. Nello specifico, le autorità avevano previsto la possibilità per gli alunni che non potevano essere presenti in classe di assistere in diretta alle lezioni tramite videoconferenza, e, al fine di salvaguardare i diritti degli alunni in materia di protezione dei dati personali, è stato stabilito che la connessione al servizio di videoconferenza sarebbe stata autorizzata solo con il consenso degli alunni stessi o, nel caso di minori, con quello dei loro genitori. Per contro, non è stato previsto che gli insegnanti coinvolti esprimessero il loro consenso alla partecipazione a tale servizio. E quest’ultimo mancato passaggio ha provocato la reazione degli insegnanti. A fare chiarezza hanno provveduto, come detto i giudici comunitari, sancendo, innanzitutto, che l’applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali disposizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti dal regolamento europeo. Tornando a bomba, ossia alla vicenda presa in esame, i giudici osservano che il trattamento dei dati personali degli insegnanti, in occasione della diffusione in diretta, tramite videoconferenza, delle lezioni da essi tenute nel contesto della scuola pubblica rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento europeo. (Sentenza del 30 marzo 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)