Intercettazioni telefoniche: autorizzazione anche con motivazione non specifica
Necessario però che il provvedimento si fondi su una richiesta dettagliata e circostanziata dell’autorità penale competente e che i motivi dell’autorizzazione possano essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione
Possibile ritenere legittima la decisione che autorizza intercettazioni telefoniche ma con una motivazione non specifica. Necessario, però, precisano i giudici, che il provvedimento si fondi su una richiesta dettagliata e circostanziata dell’autorità penale competente e che i motivi dell’autorizzazione possano essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari, chiamati a valutare il provvedimento con cui, nel 2017, il presidente del Tribunale specializzato bulgaro aveva autorizzato, sulla base di richieste motivate, dettagliate e circostanziate del procuratore incaricato dell’indagine, alcune intercettazioni telefoniche nei confronti di quattro persone fisiche sospettate di aver commesso reati dolosi gravi. Il presidente del Tribunale aveva seguito la prassi giudiziaria nazionale in vigore all’epoca e consistente nell’utilizzare un modello prestabilito e privo di motivazione specifica, modello che si limita essenzialmente a indicare che i requisiti previsti dalla normativa nazionale relativa alle intercettazioni telefoniche, ivi menzionati, sono rispettati. Secondo i giudici comunitari si può ritenere che – firmando un testo prestabilito secondo un modello che indica che i requisiti di legge sono rispettati – il giudice nazionale abbia convalidato i motivi della richiesta circostanziata che gli è stata sottoposta dall’autorità penale competente, garantendo al contempo il rispetto di detti requisiti. In tale contesto sarebbe artificioso, aggiungono i giudici, esigere che l’autorizzazione di intercettazioni contenga una motivazione specifica e dettagliata, laddove la richiesta in relazione alla quale tale autorizzazione è concessa contiene già, in forza della normativa nazionale, una siffatta motivazione. (Sentenza del 16 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)