Informazioni ‘coperte da segreto’: niente autorizzazione a trattarle per esigenze difensive

Non è previsto dalla legge né configurabile alcun procedimento che possa essere attivato al fine di ottenere un consenso preventivo rispetto alla trattazione ovvero alla ostensione di atti e informazioni classificate come ‘secretate’

Informazioni ‘coperte da segreto’: niente autorizzazione a trattarle per esigenze difensive

Va respinta l’istanza con cui il dipendente di una struttura pubblica ha chiesto l’autorizzazione a trattare, per esigenze difensive, informazioni ed argomenti definiti come ‘classificati’ e ‘coperti da segreto’. I giudici sottolineano che, alla luce del quadro normativo che regola la materia, non è previsto dalla legge né configurabile alcun procedimento che possa essere attivato al fine di ottenere un consenso preventivo rispetto alla trattazione ovvero alla ostensione di atti e informazioni classificate come ‘secretate’. Anche perché, una volta rilasciato il consenso preventivo alla trattazione dei dati coperti da segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne perderebbe definitivamente il controllo, e, sotto altro aspetto, in relazione agli atti classificati, verrebbe poi elusa la disciplina relativa alle classifiche di attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli  soggetti  che abbiano necessità di accedervi in ragione di funzioni istituzionali. (Sentenza 4024 del 20 aprile 2023 del Consiglio di Stato)  

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