Gli esborsi economici relativi alle scale non possono essere ripartiti in base ai millesimi

Nel contesto di un condominio le spese relative alle scale non possono essere ripartite sulla base della tabella generale dei millesimi di proprietà, a meno che vi sia una diversa convenzione, che non può però desumersi dal semplice fatto che il condominio sia privo di una tabella ad hoc

Gli esborsi economici relativi alle scale non possono essere ripartiti in base ai millesimi

In casi del genere, difatti, occorre fare riferimento ai criteri di riparto previsti dalla legge, pena l'invalidità della delibera di approvazione del consuntivo e del preventivo. Nel caso preso in esame dai giudici vengono impugnati da un condòmino rendiconto e preventivo condominiale in relazione alla ripartizione delle spese pertinenti alle scale. Il condòmino lamenta che tale spesa, in difetto di apposita tabella, sia stata illegittimamente ripartita in base alla tabella generale dei millesimi di proprietà, senza dunque rispettare i criteri normativi che differenziano le spese condominiali in base all'uso delle parti comuni. Tale obiezione è ritenuta fondata dai giudici, poiché si è appurato che non era stato adottato un criterio convenzionale relativamente alle spese, circostanza desumibile dalla presenza della sola tabella dei millesimi di proprietà, a cui dunque occorreva fare riferimento per tutte le spese condominiali, comprese quelle attinenti a beni o servizi destinati a servire in modo diverso i vari condomini. In sostanza, per il riparto delle spese occorre fare riferimento alla tabella generale dei millesimi di proprietà solo per quei beni e servizi che servono in modo paritario i condomini. Al contrario, per il mantenimento e la gestione dei beni e dei servizi comuni destinati a essere usufruiti in modo diverso, come, ad esempio, le scale, deve farsi riferimento alle apposite tabelle, e, in mancanza di queste, non si può utilizzare la tabella generale, dovendo trovare applicazione i criteri normativi all'uopo previsti. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui, come nel caso esaminato, sia presente solo la tabella generale, non può certo desumersi da ciò che i condòmini abbiano voluto derogare al riparto differenziato delle spese normativamente previsto per l'uso differenziato. Piuttosto, non avendo i condòmini previsto tabelle appropriate, saranno applicabili i criteri di riparto previsti dalla legge. (Sentenza del 2 maggio 2023 della Corte d’appello di Roma)

News più recenti

Mostra di più...