Fascicolo sanitari elettronico, parere favorevole del Garante sullo schema di decreto del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome dovranno fornire ai soggetti coinvolti le informazioni relative ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso il ‘Fascicolo sanitario elettronico’ e, allo stesso tempo, dovranno effettuare campagne di informazione ad hoc circa l’alimentazione automatica del ‘Fascicolo sanitario elettronico’

Fascicolo sanitari elettronico, parere favorevole del Garante sullo schema di decreto del Ministero della Salute

Parere favorevole del Garante per la privacy sullo schema di decreto del Ministero della Salute relativo al cosiddetto ‘Fascicolo sanitario elettronico’. Ciò però ad alcune precise condizioni. Nello specifico, dovrà essere indicato un termine congruo entro cui il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome dovranno fornire ai soggetti coinvolti le informazioni relative ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso il ‘Fascicolo sanitario elettronico’ e, allo stesso tempo, dovranno effettuare campagne di informazione ad hoc circa l’alimentazione automatica del ‘Fascicolo sanitario elettronico’ con i dati e i documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal ‘Servizio sanitario nazionale’ fino al 18 maggio 2020, comprensiva della relativa facoltà di opposizione da parte del soggetto, da manifestarsi entro trenta giorni. Con specifico riferimento alla sicurezza del trattamento dei dati, poi, il Garante ha formulato specifiche osservazioni man mano che i trattamenti e le relative modalità di attuazione venivano specificati nello schema di decreto. Puntuali osservazioni hanno riguardato l’esigenza di assicurare livelli minimi di sicurezza omogenei a livello nazionale, di individuare criteri per la cifratura e per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali, di indicare il soggetto tenuto a effettuare le attività di autorizzazione, di gestione dei privilegi e di profilazione dei soggetti autorizzati. (Provvedimento dell’8 giugno 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)

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