Elezioni, possibile limitare o vietare la registrazione video delle operazioni di scrutinio nei seggi
Fondamentale garantire la trasparenza, l’obiettività, la legittimità del procedimento elettorale, la parità di trattamento delle persone nell’ambito di detto procedimento nonché la libertà di espressione e il diritto all’informazione
Alla luce del regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, non è escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento il trattamento dei suddetti dati nel contesto dell’organizzazione di elezioni in uno Stato membro dell’Unione Europea. E in questa ottica è impensabile bloccare le autorità competenti di uno Stato membro che adottino un atto amministrativo di applicazione generale che limiti, o eventualmente vieti, la registrazione di video delle operazioni di scrutinio elettorale all’interno dei seggi in occasione delle elezioni in tale Stato membro. A essere sottoposta ai giudici è una controversia che in Bulgaria ha visto contrapposte, da un lato, la Commissione per la protezione dei dati personali e la Commissione elettorale centrale e, dall’altro, una coalizione di partiti politici bulgari, in merito alle linee guida per il trattamento e la protezione dei dati personali nella procedura elettorale adottate all’inizio del 2021 dalle due commissioni. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati personali mediante la registrazione di video (registrazione o trasmissione in diretta) nell’ambito del procedimento elettorale, le linee guida precisano che l’obiettivo di tale trattamento è quello di garantire la trasparenza, l’obiettività, la legittimità del procedimento elettorale, la parità di trattamento delle persone nell’ambito di detto procedimento nonché la libertà di espressione e il diritto all’informazione. E quanto alle modalità del trattamento dei dati personali mediante la registrazione di video durante il procedimento elettorale, è previsto, da un lato, che i mass media trattino dati personali mediante la registrazione di video solo in occasione dell’apertura della giornata elettorale, della sua chiusura, dell’annuncio dei risultati del voto, nonché dell’estrazione dei numeri d’ordine delle schede, mentre, dall’altro lato, che nessun soggetto coinvolto nel procedimento elettorale può trattare dati personali mediante la registrazione di video, per incompatibilità con il loro ruolo nell’ambito di tale procedimento. (Sentenza del 20 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)