Dispositivi di protezione individuali e diritto al risarcimento del lavoratore

Sono ‘dispositivi di protezione individuale’ anche gli indumenti forniti dall’azienda che il dipendente indossa sopra i propri abiti

Dispositivi di protezione individuali e diritto al risarcimento del lavoratore

Vanno catalogati come ‘dispositivi di protezione individuale’ quegli indumenti che l’azienda fornisce al lavoratore e che quest’ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro. Ciò significa che il lavoratore ha diritto ad essere risarcito se l’azienda non ha provveduto sobbarcarsi il lavaggio di quegli indumenti da lavoro da lui utilizzati quotidianamente. Indiscutibile, quindi, l’obbligo di lavaggio per l’azienda. Vittoria piena, nel caso specifico, per un operaio, dipendente di un’azienda ferroviaria, il quale ha lamentato il mancato lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione. Respinta la tesi proposta dall’azienda, tesi secondo cui, normativa alla mano, in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza dei dipendenti, gli indumenti presi in esame non possono costituire ‘dispositivi di protezione individuale’ in senso tecnico, ma meri indumenti di custodia, forniti ai dipendenti al fine di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’attività lavorativa, con conseguente esclusione dell’obbligo di relativo lavaggio a carico del datore di lavoro. A questa visione i giudici hanno replicato in modo netto, ribadendo che la nozione legale di ‘dispositivi di protezione individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con la norma relativa alla tutela delle condizioni di lavoro. Ragionando nella medesima ottica, i giudici hanno aggiunto che il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad adottare. (Ordinanza 18656 del 3 luglio 2023 della Cassazione)  

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