Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Il condòmino deve però provare che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivino né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico per l’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio
I creditori, al pari del curatore del fallimento o del commissario straordinario dell’alienante o del solvens, restano tutelati dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente o dell’accipiens poi dichiarato fallito ovvero in stato d’insolvenza