Consultazione di dati personali: il soggetto deve conoscere data e ragioni dell’operazione

Tale diritto non è messo in discussione dal riferimento alla circostanza che il titolare del trattamento eserciti un’attività bancaria

Consultazione di dati personali: il soggetto deve conoscere data e ragioni dell’operazione

Ogni persona ha il diritto di conoscere la data in cui i suoi dati personali sono stati consultati e le ragioni per cui ciò è avvenuto. E tale diritto non è messo in discussione dal riferimento alla circostanza che il titolare del trattamento eserciti un’attività bancaria. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno chiarito che il regolamento europeo sulla privacy dev’essere interpretato nel senso che le informazioni relative a operazioni di consultazione dei dati personali di una persona, riguardanti le date e le finalità di tali operazioni, costituiscono informazioni che detta persona ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento. Per contro, il regolamento europeo sulla privacy non riconosce un siffatto diritto con riferimento alle informazioni relative all’identità dei dipendenti che hanno svolto tali operazioni conformemente alle istruzioni del titolare del trattamento, a meno che tali informazioni siano indispensabili per consentire al soggetto coinvolto di esercitare effettivamente i diritti che gli sono conferiti da tale regolamento e a condizione che si tenga debito conto dei diritti e delle libertà di tali dipendenti. In sostanza, in caso di conflitto tra, da un lato, l’esercizio di un diritto di accesso che assicura l’effetto utile dei diritti riconosciuti dal regolamento sulla privacy al soggetto e, dall’altro, i diritti o le libertà altrui, si deve effettuare un bilanciamento tra i diritti e le libertà in questione. Ove possibile, occorre scegliere modalità che non ledano tali diritti o tali libertà. Infine, i giudici dichiarano che la circostanza che il titolare del trattamento eserciti un’attività bancaria nell’ambito un’attività regolamentata e che la persona i cui dati personali sono stati trattati in qualità di cliente del titolare del trattamento sia stata anche dipendente di detto titolare non incide, in linea di principio, sulla portata del diritto di cui beneficia tale persona. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, a fronte delle lamentele di una persona che, essendo dipendente e, nel contempo, cliente di una banca, era venuto a conoscenza del fatto che i suoi dati personali erano stati consultati da altri membri del personale dell’istituto di credito, operazione, questa, per nulla lecita, a suo dire, e aveva poi chiesto di conoscere l’identità delle persone che avevano consultato i suoi dati, le date esatte delle consultazioni nonché le finalità del trattamento di detti dati. (Sentenza del 22 giugno 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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