Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Conseguenze di entità rimarchevole, ed anche, purtroppo, ineliminabili, rispetto a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale un elevato grado di riconoscimento e di tutela
Nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea