Basta un ‘no’ alla telefonata commerciale indesiderata per ottenere la cancellazione dalle liste per il telemarketing
Per il Garante è sufficiente l’opposizione espressa a voce dal privato nel corso di una telefonata. Non necessaria una ulteriore conferma
Se l’utente dice ‘no’ alla telefonata commerciale indesiderata, allora il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. E l’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future. Questo il paletto fissato dal Garante per la protezione dei dati personali, che, al temine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da ‘Edison Energia spa’ nei confronti di un numero rilevante di utenti. Per questa ragione, il Garante ha ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4.900.000 euro. Le irregolarità, ritenute gravi dal Garante, sono emerse nel corso di accertamenti effettuati a seguito di diverse segnalazioni ed hanno evidenziato: la ricezione di telefonate senza consenso; il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate; l’impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici per diverse finalità (promozionali, profilazione, comunicazione di dati a terzi) nell’ambito del sito o della ‘app’, la presenza di informative carenti o inesatte. Il ‘Garante’ ha ribadito che il diritto di opposizione dell’utente può essere esercitato in qualsiasi momento, quindi anche nel corso della telefonata promozionale, e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata. Il Garante ha anche vietato alla società ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali effettuato utilizzando liste di contatti predisposte da altre aziende che non abbiano acquisito un consenso libero, specifico, informato e documentato alla comunicazione dei dati degli utenti. Se la società vorrà, in futuro, utilizzare per l’attività promozionale utenze telefoniche fornite da terzi, essa dovrà verificare costantemente, anche attraverso adeguati controlli a campione, che i dati siano trattati nel pieno rispetto della normativa privacy, ha chiarito il Garante. Infine, alla società è stato vietato il trattamento dei dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico e le è stato ingiunto di fornire agli utenti un’informativa corretta in cui siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte. (Provvedimento del 15 dicembre 2022 del Garante per la protezione dei dati personali)