Assegno divorzile: possibile presumere il contributo offerto dal coniuge durante il matrimonio
I giudici, applicando il buon senso, ricordano che l’accordo sull’organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi non viene di regola espresso in forma scritta
A fronte della richiesta di assegno divorzile, la prova del contributo fornito, durante il matrimonio, dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, poiché, come logico, l’accordo sull’organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi non viene di regola espresso in forma scritta.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 31234 del 30 novembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra due ex coniugi, ricordano che l’assegno divorzile ha funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, presupponendo l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Passaggio decisivo, nella vicenda in esame, è in Appello: i giudici di secondo grado, difatti, riconoscono alla donna il diritto di percepire ogni mese dall’ex marito un assegno di 300 euro.
Ciò a fronte della sperequazione tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, sperequazione causata almeno in parte da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all’interno della famiglia.
In aggiunta, poi, il coniuge economicamente più debole, cioè la donna, non ha la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente rispetto all’ex marito, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età e delle pregresse esperienze professionali.
Decisiva poi anche la considerazione della lunga durata del matrimonio, del contributo prestato negli anni in termini di accudimento della famiglia, del fatto che il divario tra le rispettive posizioni reddituali e patrimoniali (accertato anche tramite presunzioni relative agli oneri di spesa sopportati dal marito ed incompatibili con il reddito dichiarato, pari, comunque, al doppio di quello della ex coniuge) impedisce alla donna la possibilità di condurre un’esistenza dignitosa, tanto che ella vive ancora nella casa coniugale dell’ex marito, con quest’ultimo, peraltro, e con la figlia, in una sorta di ménage da separati in casa
Queste valutazioni sono condivise in pieno dai giudici di Cassazione, i quali osservano che il diritto della donna all’assegno divorzile va riconosciuto non solo alla luce della durata del matrimonio e dell’accudimento esclusivo o prevalente della prole da parte sua, bensì, partendo dall’accertamento dello squilibrio economico tra gli ex coniugi, anche alla luce della verifica circa la riconducibilità di detto squilibrio alla conduzione della vita familiare, del concorso della definizione dei ruoli endo-familiari all’accrescimento del patrimonio familiare e dell’ex coniuge e della verifica dei ruoli e dei compiti durante la vita familiare.