Aggiudicazione di appalto pubblico: censurata la normativa nazionale che impone la pubblicità di ogni informazione comunicata dagli operatori economiche che hanno presentato un’offerta

Illogico prevedere un’eccezione solo per i segreti commerciali. Necessario consentire all’amministrazione aggiudicatrice di non divulgare determinate informazioni che, pur non costituendo segreti commerciali, devono rimanere non accessibili

Aggiudicazione di appalto pubblico: censurata la normativa nazionale che impone la pubblicità di ogni informazione comunicata dagli operatori economiche che hanno presentato un’offerta

La tutela della riservatezza nel settore dell’aggiudicazione degli appalti pubblici deve essere bilanciata con i principi di trasparenza e di tutela giurisdizionale effettiva. Di conseguenza, il diritto dell’Unione Europea è in palese contrasto con una legislazione nazionale che impone la pubblicità di ogni informazione comunicata dagli operatori economici offerenti, con la sola eccezione dei segreti commerciali, in quanto siffatta legislazione è idonea a impedire all’amministrazione aggiudicatrice di non divulgare determinate informazioni che, pur non costituendo segreti commerciali, devono rimanere non accessibili. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati ad esaminare un contenzioso che in Polonia ha visto contrapposti l’’Agenzia nazionale delle acque’ e una società. In sostanza, l’amministrazione ha avviato una procedura di gara aperta ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico relativo allo sviluppo di progetti di gestione ambientale di taluni distretti idrografici in Polonia, e, al termine di tale procedura, uno degli offerenti, a cui non è stato aggiudicato l’appalto, ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto a un altro operatore economico, un nuovo esame delle offerte e la divulgazione di determinate informazioni. I giudici hanno fornito alcune importanti precisazioni sulla portata e sull’applicabilità del divieto per le amministrazioni aggiudicatrici di divulgare le informazioni loro comunicate dai candidati e dagli offerenti nell’ambito di procedure di aggiudicazione di siffatti appalti. In particolare, i giudici si sono soffermati sulla delimitazione della portata dell’obbligo di trattamento riservato, osservando che la direttiva sugli appalti pubblici non osta a che uno Stato membro stabilisca un regime che delimita la portata dell’obbligo di trattamento riservato basandosi su una nozione di segreto commerciale. Per contro, però, tale direttiva osta a un simile regime qualora quest’ultimo non comprenda un sistema di norme che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di rifiutare in via eccezionale la divulgazione di informazioni che, pur non rientrando nella nozione di segreti commerciali, devono rimanere non accessibili. (Sentenza del 17 novembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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