Accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare: istanza respinta se generica e meramente esplorativa
I giudici ribadiscono che colui che presenti un esposto ad un'autorità amministrativa ha diritto che su di esso sia mantenuto il più stretto riserbo
Possibile negare all’avvocato l’accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare se l’istanza da lui presentata e finalizzata a conoscere l'esatto numero delle segnalazioni pervenute a fini disciplinari risulta essere indeterminata, meramente esplorativa e, soprattutto, lesiva della riservatezza di terze persone. Nel caso specifico preso in esame dai giudici un legale ha impugnato il provvedimento di diniego dell'accesso agli atti, lamentando l'illegittimità, per un verso, del rifiuto opposto a fornire informazioni inerenti procedimenti disciplinari pendenti concernenti altro professionista avvocato e, per altro verso, del diniego di accesso documentale. Per quanto concerne la domanda di accesso, essa è stata ritenuta infondata dai giudici, innanzitutto perché meramente esplorativa. A questo proposito, viene ribadito che l'istanza di accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'amministrazione, documentazione che deve essere indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non può riguardare dati e informazioni generiche relative a un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza. I giudici aggiungono poi che il procedimento disciplinare era ancora nella fase istruttoria, non essendovi alcuna incolpazione, e, ricordano, nella fase (istruttoria) pre-procedimentale l'accesso agli atti non è consentito né al soggetto sottoposto ad accertamenti né all'esponente (o denunciante), né a quest'ultimo può accordarsi una tutela maggiore rispetto a quella che va riconosciuta al potenziale incolpato. Non può darsi luogo ad accesso, quando pendono accertamenti (potenzialmente anche involgenti dati sensibili oppure dati cruciali), a pena della compromissione della genuinità degli elementi acquisiti o ancora da acquisirsi, alla stessa stregua di quanto accade in qualsivoglia procedimento sanzionatorio, sia penale che di indole amministrativa. Infine, l'accesso lederebbe il diritto alla riservatezza dei terzi che hanno presentati altri esposti, aggiungono i giudici, ribadendo che colui che presenti un esposto ad un'autorità amministrativa ha diritto che su di esso sia mantenuto il più stretto riserbo, ossia la riservatezza e il segreto d'ufficio, in quanto inerente le esclusive potestà pubbliche esercitabili dall'autorità al quale è stato presentato e riguardante un caso specifico. (Sentenza 824 del 29 maggio 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia)